1. The current consolidation of the Petroleum Resources Regulations made under the Petroleum Resources Act includes all of the following regulations: N.S. (16) Le misure adottate dagli Stati membri e dalla Comunità in materia di alimenti e di mangimi dovrebbero basarsi generalmente sull'analisi del rischio, tranne quando ciò non sia confacente alle circostanze o alla natura del provvedimento. 1. 1. Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni.3. 2. Le procedure riviste dovrebbero pertanto tener conto delle competenze dell'Autorità e prevedere un'assistenza scientifica e tecnica sotto forma di consulenza in caso di crisi alimentare. 9. MainSearch. Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità designano ciascuno un punto di contatto, che è membro della rete. … 178/2002 e sue norme applicative (Reg. Entro il 31 marzo di ogni anno il direttore esecutivo trasmette alla Commissione, al consiglio di amministrazione e alla Corte dei conti i conti dettagliati di tutte le entrate e le spese per il precedente esercizio.La Corte dei conti esamina tali conti a norma dell'articolo 248 del trattato. Ogni anno il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione i seguenti progetti: a) un progetto di relazione generale riguardante tutte le attività svolte dall'Autorità nel corso dell'anno precedente; c) il progetto di rendiconto annuale relativo all'anno precedente; d) il progetto di bilancio per l'anno successivo. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/57/CE della Commissione (GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 1. (41) A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrebbe essere nominato in modo da garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche, ad esempio in materia di gestione e di amministrazione pubblica, e la distribuzione geografica più ampia possibile all'interno dell'Unione. Laddove l'Autorità individui una potenziale fonte di discordanza, essa si rivolge all'organo in questione per accertarsi che tutte le informazioni scientifiche pertinenti siano condivise e per individuare questioni scientifiche potenzialmente controverse. Qualora abbia già formulato un parere scientifico sul tema specifico della richiesta, l'Autorità può rifiutare di dar seguito alla stessa se è del parere che non vi siano nuovi elementi scientifici che giustifichino un riesame. (10) L'esperienza ha dimostrato che è necessario adottare disposizioni atte a garantire che gli alimenti a rischio non siano immessi sul mercato e a predisporre meccanismi per individuare i problemi di sicurezza degli alimenti e reagire ad essi, onde permettere l'adeguato funzionamento del mercato interno e tutelare la salute umana. Direttiva abrogata dalla direttiva 98/83/CE. Alcuni di questi compiti possono fruire di un sostegno finanziario. Il controllo degli impegni e dei pagamenti di tutte le spese e il controllo della constatazione e della riscossione di tutte le entrate dell'Autorità sono effettuati dal controllore finanziario della Commissione. (44) L'Autorità dovrebbe collaborare strettamente con gli organi competenti degli Stati membri al fine di operare in maniera efficace. La responsabilità contrattuale dell'Autorità è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione. 5), recante: "Interventi urgenti in materia … Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi. I motivi del rifiuto sono comunicati all'istituzione, allo Stato membro o agli Stati membri che hanno presentato la richiesta. 7). Le regole per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono adottate dalla Commissione, sentita l'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. Le misure adottate sulla base del paragrafo 1 sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. All'Autorità si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.Articolo 47Responsabilità1. (2) The permission of the Authority shall be given in writing, with or without conditions. 1. Anteriormente al 1o gennaio 2005, la Commissione pubblica una relazione sull'esperienza acquisita nell'applicazione delle sezioni 1 e 2 del capo IV.3. 2. Per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in considerazione quanto segue:a) non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti;b) i probabili effetti tossici cumulativi di un alimento;c) la particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso in cui l'alimento sia destinato ad essa.5. 1. Esame e adozione. (18) GU L 184 del 17.7.1999, pag. (EC) No 178/2002 : Source: O.J. L'Autorità fornisce il supporto tecnico e logistico necessario al foro consultivo e provvede alle attività di segreteria delle sue riunioni.7. Fino ad allora e in deroga al paragrafo 2, è attuata la normativa vigente tenendo conto dei principi di cui agli articoli da 5 a 10. Il comitato è articolato in sezioni destinate a trattare tutte le questioni pertinenti.2. L'unità di crisi provvede alla raccolta e alla valutazione di tutte le informazioni pertinenti e all'individuazione delle possibilità offerte per prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile il rischio per la salute umana nella maniera più rapida ed efficace possibile. 7. Per quanto riguarda ogni forma di sovvenzione a carico del bilancio generale dell'Unione europea, continua ad applicarsi la procedura di bilancio comunitaria. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, adotta le disposizioni relative all'accesso ai documenti di cui al paragrafo 1, tenendo pienamente conto dei principi generali e delle condizioni cui è soggetto il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni comunitarie.Articolo 42Consumatori, produttori e altre parti interessateL'Autorità stabilisce contatti efficienti con i rappresentanti dei consumatori e dei produttori, con gli operatori delle industrie di trasformazione e con tutte le altre parti interessate.SEZIONE 5DISPOSIZIONI FINANZIARIEArticolo 43Bilancio dell'Autorità1. (50) Una migliore individuazione dei rischi emergenti potrebbe rivelarsi, a lungo termine, un fondamentale strumento di prevenzione a disposizione degli Stati membri e della Comunità nell'applicazione delle sue politiche. 1. Qualora abbia già formulato un parere scientifico sul tema specifico della richiesta, l'Autorità può rifiutare di dar seguito alla stessa se è del parere che non vi siano nuovi elementi scientifici che giustifichino un riesame. La Commissione istituisce immediatamente un'unità di crisi alla quale partecipa l'Autorità, la quale se necessario fornisce assistenza scientifica e tecnica. 2. Il consiglio di amministrazione, d'intesa con la Commissione e previo parere della Corte dei conti, adotta il regolamento finanziario dell'Autorità, che dispone in particolare la procedura per la formazione e l'esecuzione del bilancio dell'Autorità, secondo l'articolo 142 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(26) e le prescrizioni legislative concernenti le indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode.10. 155/96 In particolare, l'Autorità deve poter assegnare alcuni specifici compiti ad organizzazioni operanti negli Stati membri. 307/13, s. 1 (1-3); O. Reg. Le procedure riviste dovrebbero pertanto tener conto delle competenze dell'Autorità e prevedere un'assistenza scientifica e tecnica sotto forma di consulenza in caso di crisi alimentare. 2 Reg. La partecipazione al sistema di allarme rapido può essere aperta ai paesi candidati, a paesi terzi o a organizzazioni internazionali sulla base di accordi stipulati tra la Comunità e detti paesi o organizzazioni internazionali, secondo le modalità definite da tali accordi. Il consiglio di amministrazione tiene le proprie riunioni in pubblico, salvo che, su proposta del direttore esecutivo, decida altrimenti per punti amministrativi specifici del suo ordine del giorno, e può autorizzare rappresentanti dei consumatori o altre parti interessate a presenziare come osservatori allo svolgimento di alcune delle attività dell'Autorità. 4. Insert free text, CELEX number or descriptors. Ai fini del paragrafo 1 il presente regolamento reca i principi generali da applicare nella Comunità e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare.Esso istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.Esso stabilisce procedure relative a questioni aventi un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.3. 1. È istituito, sotto forma di rete, un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Occorre pertanto assegnare all'Autorità un compito preventivo di raccolta di informazioni e di vigilanza, nonché di valutazione e di informazione circa i rischi emergenti al fine di prevenirli. 16). Il direttore esecutivo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, e provvede alle attività di segreteria. Accanto all’articolo Reg. (4) Esistono notevoli differenze in relazione ai concetti, ai principi e alle procedure tra le legislazioni degli Stati membri in materia di alimenti. (6) L'acqua viene ingerita, come ogni altro alimento, direttamente o indirettamente, contribuendo così al rischio complessivo al quale si espongono i consumatori attraverso l'ingestione di sostanze, tra cui contaminanti chimici e microbiologici. Sulla base di tale progetto, la Commissione inserisce le relative previsioni nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea, che sottopone al Consiglio a norma dell'articolo 272 del trattato. Competenze dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali. Tuttavia, per il primo mandato, questo periodo è di sei anni per la metà dei membri. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.Salvo altrimenti disposto, il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei propri membri.6. L'Autorità promuove il collegamento attraverso reti europee delle organizzazioni attive nei settori di sua competenza. Occorre pertanto assegnare all'Autorità un compito preventivo di raccolta di informazioni e di vigilanza, nonché di valutazione e di informazione circa i rischi emergenti al fine di prevenirli. Questi ultimi si basano sul principio della reciprocità e contengono disposizioni sulla riservatezza equivalenti a quelle vigenti nella Comunità.Articolo 51Misure di applicazioneLe misure per l'applicazione dell'articolo 50 sono adottate dalla Commissione, previa discussione con l'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. 178/2002 – principi generali del diritto alimentare UE. 909 of R.R.O. Occorre pertanto che il presente regolamento faccia salve le competenze conferite a detta Agenzia dalla legislazione comunitaria, comprese quelle conferite dal regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale(20). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/2001 della Commissione (GU L 205 del 31.7.2001, pag. Si fissano inoltre i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituendo l'Autorità Europea e le procedure da seguire nel campo della sicurezza. Normativa Unione Europea. We’ve designed these cab mounts as an OEM spec, direct replacement cab mount that will need to be welded on to the frame once the original cab mount is removed and the frame is ground down to bare metal. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/2001 della Commissione (GU L 205 del 31.7.2001, pag. L'Autorità formula pareri scientifici che costituiscono la base scientifica per l'elaborazione e per l'adozione di misure comunitarie nelle materie di sua competenza. (7) Nel contesto della legislazione alimentare devono essere inclusi requisiti relativi ai mangimi, fra cui requisiti relativi alla produzione e all'utilizzo dei mangimi quando questi siano riservati agli animali destinati alla produzione alimentare. visto il parere del Comitato economico e sociale(2). Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti:a) se sono dannosi per la salute;b) se sono inadatti al consumo umano.3. 7. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa. L'Autorità informa il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri dei risultati dei suoi studi scientifici. (25) Occorre stabilire i principi generali in base ai quali si possono commerciare gli alimenti e i mangimi, nonché gli obiettivi e i principi del contributo della Comunità all'elaborazione di norme e accordi commerciali internazionali. This document is an excerpt from the EUR-Lex website, Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety, Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, OJ L 31, 1.2.2002, p. 1–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 463 - 486Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 463 - 486Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 463 - 486Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 463 - 486Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 463 - 486Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 463 - 486Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 463 - 486Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 463 - 486Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 463 - 486Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 008 P. 68 - 91Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 008 P. 68 - 91Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 91 - 114, In force: This act has been changed. È quindi opportuno istituire, sotto forma di rete coordinata dall'Autorità, un sistema per la raccolta e l'analisi dei dati pertinenti nei settori di competenza dell'Autorità stessa. 1. (55) Per tener conto di ogni parametro regionale e di ogni correlazione con la politica sanitaria, è necessaria un'adeguata collaborazione con gli Stati membri e con le altre parti interessate nell'ambito specifico delle campagne di informazione dei cittadini. 169. 2. Ai lavori del foro consultivo possono partecipare rappresentanti dei servizi della Commissione. Le recenti crisi alimentari hanno dimostrato la necessità di istituire un sistema di allarme rapido migliore e più ampio, che interessi gli alimenti e i mangimi. Tale regolamento è pubblico.4. 1. Occorre quindi predisporre un sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti che abbracci il settore dei mangimi e alimentare, onde poter procedere a ritiri mirati e precisi o fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli, evitando così disagi più estesi e ingiustificati quando la sicurezza degli alimenti sia in pericolo. Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. L'Autorità agisce in stretta collaborazione con la Commissione e gli Stati membri per promuovere la necessaria coerenza nell'ambito della comunicazione del rischio.L'Autorità pubblica tutti i pareri da essa emessi ai sensi dell'articolo 38.4. È inoltre necessaria una stretta collaborazione tra l'Autorità, la Commissione e gli Stati membri onde assicurare la coerenza di tutto il processo di comunicazione. Entro dieci giorni lavorativi, la Commissione sottopone la questione al comitato istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2 ai fini della proroga, modificazione od abrogazione delle misure cautelari provvisorie nazionali. È necessaria una revisione delle reti comunitarie già esistenti per la raccolta dei dati nei settori di competenza dell'Autorità. Made: June 20, 2012 Filed: June 26, 2012 Published on e-Laws: June 26, 2012 Printed in The Ontario Gazette: July 14, 2012 Amending Reg. Tali dichiarazioni sono rese annualmente per iscritto. (23) La sicurezza e la fiducia dei consumatori della Comunità e dei paesi terzi rivestono un'importanza capitale. Il personale dell'Autorità è soggetto alle norme e ai regolamenti che si applicano ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità europee.2. È inoltre necessaria una stretta collaborazione tra l'Autorità, la Commissione e gli Stati membri onde assicurare la coerenza di tutto il processo di comunicazione. (27) Occorre pertanto stabilire requisiti generali affinché soltanto gli alimenti e i mangimi sicuri siano immessi sul mercato, allo scopo di permettere l'adeguato funzionamento del mercato interno di tali prodotti. La valutazione del rischio si basa sugli elementi scientifici a disposizione ed è svolta in modo indipendente, obiettivo e trasparente. Il foro consultivo consiglia il direttore esecutivo nello svolgimento dei suoi compiti secondo il presente regolamento, in particolare in sede di elaborazione di una proposta relativa al programma di lavoro dell'Autorità. Sarebbe opportuno affrontare questioni analoghe per quanto riguarda la sicurezza dei mangimi. 7. Prima del 31 gennaio di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro dell'Autorità per l'anno successivo. Essa mira a prevenire le seguenti pratiche: a) le pratiche fraudolente o ingannevoli; c) ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore. 2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, che attinge a un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di una selezione pubblica bandita mediante pubblicazione di un invito a manifestazione d'interesse nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su altri organi d'informazione, per un periodo di cinque anni rinnovabile. 32. 76). Dopo la costituzione dell'Autorità vengono creati i seguenti gruppi di esperti scientifici: a) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti; b) il gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi; c) il gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui; d) il gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati; e) il gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie; f) il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici; g) il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare; h) il gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali. 29. 3. (64) È necessario che gli operatori dispongano di tempo sufficiente per adeguarsi ad alcuni dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare cominci ad essere operativa il 1o gennaio 2002. Le misure per l'applicazione dell'articolo 50 sono adottate dalla Commissione, previa discussione con l'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2. a) fornire alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri i migliori pareri scientifici in tutti i casi previsti dalla legislazione comunitaria e su qualsiasi questione di sua competenza; b) promuovere e coordinare la definizione di metodi uniformi di valutazione del rischio nei settori di sua competenza; c) fornire alla Commissione assistenza scientifica e tecnica nelle materie di sua competenza e, quando richiesto, nell'interpretazione e nell'esame dei pareri relativi alla valutazione dei rischi; d) commissionare studi scientifici necessari all'espletamento dei suoi compiti; e) ricercare, raccogliere, confrontare, analizzare e sintetizzare i dati scientifici e tecnici nei settori di sua competenza; f) intervenire per individuare e definire i rischi emergenti nei settori di sua competenza; g) creare un sistema di reti tra organizzazioni operanti nei settori di sua competenza, del cui funzionamento è responsabile; h) prestare assistenza scientifica e tecnica su richiesta della Commissione nelle procedure di gestione delle crisi seguite dalla Commissione in relazione alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi; i) fornire, su richiesta della Commissione, assistenza scientifica e tecnica allo scopo di migliorare la collaborazione tra la Comunità, i paesi candidati, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi nei settori di sua competenza; j) fare in modo che i cittadini e le parti interessate ricevano informazioni rapide, affidabili, obiettive e comprensibili nei settori di sua competenza; k) formulare in modo indipendente conclusioni ed orientamenti su materie di sua competenza; l) ogni altro compito assegnatole dalla Commissione nell'ambito delle sue competenze. (26) Alcuni Stati membri hanno adottato normative orizzontali nel campo della sicurezza alimentare, imponendo in particolare agli operatori economici l'obbligo generale di immettere sul mercato solo alimenti sicuri. 2. 3. 3. (51) L'istituzione dell'Autorità dovrebbe permettere agli Stati membri di essere maggiormente coinvolti nelle procedure scientifiche. Se non è possibile giungere a un accordo, la Commissione può chiedere all'Autorità un parere su ogni pertinente questione scientifica controversa. 178/11, s. 9 (2); O. Reg. (art. (14) GU L 221 del 7.8.1986, pag. Le decisioni 68/361/CEE, 69/414/CEE e 70/372/CEE sono abrogate.Articolo 63Competenze dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinaliIl presente regolamento fa salve le competenze attribuite all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali a norma del regolamento (CEE) n. 2309/93, del regolamento (CEE) n. 2377/90, della direttiva 75/319/CEE del Consiglio(27) e della direttiva 81/851/CEE del Consiglio(28).Articolo 64Inizio delle attività dell'AutoritàL'Autorità comincia ad essere operativa a decorrere dal 1o gennaio 2002.Articolo 65Entrata in vigoreIl presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Gli articoli 11, 12 e da 14 a 20 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2005.Gli articoli 29, 56, 57, 60 e 62, paragrafo 1, si applicano a decorrere dalla nomina dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti scientifici, annunciata con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale, serie "C".Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2002.Per il Parlamento europeoIl PresidenteP. 5. 853/2004 (Regole specifiche d’igiene applicabili ai prodotti alimentari di origine animale) - Reg. Piano di autocontrollo HACCP - Scuola dell'Infanzia 'Il Girotondo di Zambana'. Tale collegamento in rete persegue in particolare la finalità di agevolare un quadro di cooperazione scientifica mediante il coordinamento delle attività, lo scambio di informazioni, l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni, lo scambio di competenze specifiche e migliori pratiche nei settori di competenza dell'Autorità.2. Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. Gli alimenti sono considerati a rischio nei casi seguenti: 3. Il fatto che un alimento sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporne il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, l'alimento è a rischio.9. visto il parere del Comitato delle regioni(3). L'unità di crisi tiene informato il pubblico dei rischi in gioco e delle misure adottate. Il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici scelgono i rispettivi presidenti e due vicepresidenti ciascuno tra i propri membri. 4. Esso può inoltre esaminare qualsiasi questione nella materia disciplinata da tali disposizioni, su iniziativa del presidente o su richiesta scritta di uno dei suoi membri.Articolo 60Procedura di mediazione1. Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare - … Questi ultimi si basano sul principio della reciprocità e contengono disposizioni sulla riservatezza equivalenti a quelle vigenti nella Comunità. Avvalendosi delle migliori risorse scientifiche indipendenti disponibili, l'Autorità commissiona studi scientifici necessari all'adempimento delle sue funzioni. Gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunità per essere immessi sul mercato di un paese terzo devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, salvo diversa indicazione delle autorità del paese importatore o diversa disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e amministrative eventualmente in vigore in detto paese.In altre circostanze, ad eccezione del caso in cui gli alimenti siano dannosi per la salute o i mangimi siano a rischio, detti alimenti e mangimi possono essere esportati o riesportati soltanto qualora le autorità competenti del paese di destinazione vi abbiano acconsentito espressamente, dopo essere state pienamente informate dei motivi e delle circostanze per cui non è stato possibile immettere gli alimenti o mangimi in questione sul mercato comunitario.2. 854/2004 (Controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo da parte … L'Autorità raccoglie e analizza i dati che consentono la caratterizzazione e la sorveglianza dei rischi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.5. Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l'alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l'uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione pubblica un inventario dei sistemi per la raccolta di dati a livello comunitario nei settori che rientrano nelle competenze dell'Autorità.La relazione, eventualmente accompagnata da proposte, indica in particolare quanto segue:a) per ciascun sistema, il ruolo che andrebbe assegnato all'Autorità e qualsiasi modificazione o miglioramento necessario per consentire all'Autorità di assolvere le proprie funzioni in collaborazione con gli Stati membri;b) i problemi da superare per consentire all'Autorità di raccogliere e di sintetizzare a livello comunitario dati scientifici e tecnici pertinenti nei settori di sua competenza.6. Reg. All'Autorità si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Articolo 18 – 178/02 CE. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.Articolo 8Tutela degli interessi dei consumatori1. Il regolamento n. 178 del 2002 costituisce la fonte primaria del … In particolare, possono rientrare in tale ambito l'assistenza alla Commissione sia per l'istituzione o la valutazione di criteri tecnici sia per l'elaborazione di orientamenti tecnici.2.
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